Problematiche di impatto ambientale dovute alle acque di scarico
Il D.L.vo 11/5/99 n° 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e dalla direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole”), rappresenta la nuova normativa specifica in materia
di scarichi ed inquinamento idrico.
Tale norma definisce le “acque reflue domestiche” come le “acque
reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”,
e le “acque reflue industriali” come “qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento”.
Un terzo concetto riguarda le “acque reflue urbane”, definite come
le “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche,
di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato”; si tratta,
in pratica, delle acque delle pubbliche fognature e dei depuratori comunali.
Il nuovo decreto legge e riconosce (e disciplina indirettamente) il depuratore
e di conseguenza va a disciplinare in via diretta la responsabilità dei
soggetti (consorzio, gestore, ecc.) operanti in tale impianto.
Le principali violazioni previste dal decreto si dividono in due classi: gli
illeciti per inquinamento (scarico superante i valori limite di emissione previsti
dal decreto stesso) e gli illeciti relativi alla violazione del sistema autorizzatorio.
Tali illeciti sono poi sanzionabili con regimi diversi (penale o amministrativo)
a seconda che riguardino sostanze pericolose o non pericolose e che provengano
da depuratori comunali o industriali.
Un cenno a parte va riservato alle operazioni di prelievo ed analisi dei campioni,
un settore vitale prioritario nel campo dell’applicazione del nuovo decreto.
Il D.L. 152/99 disciplina in modo univoco l’ubicazione del punto di prelievo
e la sua accessibilità, oltre che le metodologie di campionamento ed
analisi e le norme tecniche relative alla presenza, in ogni depuratore, di un
pozzetto di ispezione.
Si evince quindi l’importanza della presenza di un organo preposto a
tali operazioni oltre che a tutte quelle funzioni di controllo, vigilanza, ispezione
e supporto tecnico, fondamentali per la corretta gestione del sistema “acque
di scarico” ed espressamente previste dal D.L. 152/99.
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