Problematica
Normativa
La situazione in Abruzzo
Impianti di depurazione superiori a 15000 Ab/Eq
Competenze
Scarichi idrici

Introduzione
   
Acque superficiali
Acque sotteranee
Acque potabili
Acque marino costiere
Acque reflue

Acqua
Aria
Suolo
Rumore
Autorità Ambientale
C.T.N. - Centri Tematici Nazionali
V.I.A. - V.A.S - IPPC
Rischi di incidenti rilevanti
Educazione ambientale
Emas SGA
a Ecolabel
Elettromagnetismo e radiazioni ionizzanti
icon Amianto
icon Qualità e Sicurezza

Problematiche di impatto ambientale dovute alle acque di scarico

Il D.L.vo 11/5/99 n° 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”), rappresenta la nuova normativa specifica in materia di scarichi ed inquinamento idrico.

Tale norma definisce le “acque reflue domestiche” come le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, e le “acque reflue industriali” come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
Un terzo concetto riguarda le “acque reflue urbane”, definite come le “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato”; si tratta, in pratica, delle acque delle pubbliche fognature e dei depuratori comunali.

Il nuovo decreto legge e riconosce (e disciplina indirettamente) il depuratore e di conseguenza va a disciplinare in via diretta la responsabilità dei soggetti (consorzio, gestore, ecc.) operanti in tale impianto.
Le principali violazioni previste dal decreto si dividono in due classi: gli illeciti per inquinamento (scarico superante i valori limite di emissione previsti dal decreto stesso) e gli illeciti relativi alla violazione del sistema autorizzatorio. Tali illeciti sono poi sanzionabili con regimi diversi (penale o amministrativo) a seconda che riguardino sostanze pericolose o non pericolose e che provengano da depuratori comunali o industriali.
Un cenno a parte va riservato alle operazioni di prelievo ed analisi dei campioni, un settore vitale prioritario nel campo dell’applicazione del nuovo decreto. Il D.L. 152/99 disciplina in modo univoco l’ubicazione del punto di prelievo e la sua accessibilità, oltre che le metodologie di campionamento ed analisi e le norme tecniche relative alla presenza, in ogni depuratore, di un pozzetto di ispezione.

Si evince quindi l’importanza della presenza di un organo preposto a tali operazioni oltre che a tutte quelle funzioni di controllo, vigilanza, ispezione e supporto tecnico, fondamentali per la corretta gestione del sistema “acque di scarico” ed espressamente previste dal D.L. 152/99.


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