Il 14 aprile 2005, con la Decisione 2005/338/CE, la Commissione Europea ha ufficialmente esteso l’applicabilità dell’Ecolabel anche al servizio di campeggio stabilendo i criteri per l’assegnazione del marchio.
L’art. 1 della Decisione 2005/338/CE definisce il servizio di campeggio come: “la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata. Comprende inoltre altre attrezzature atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata. Il servizio di campeggio erogato entro l’area in questione può inoltre comprendere l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative”.
La Decisione della Commissione definisce per mezzi di pernottamento mobili mezzi quali tende, roulotte, case mobili e camper; per strutture atte al pernottamento di ospiti strutture quali bungalow, unità abitative mobili in affitto e appartamenti; per aree comuni adibite ai servizi in comune strutture quali, ad esempio, la lavanderia e la cucina, i supermercati e i servizi di informazione.
La Decisione 2005/338/CE stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica al servizio di campeggio.I criteri sono in vigore dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2008.
I criteri sono divisi in due sezioni:
Tutti i 36 criteri obbligatori devono essere rispettati “se applicabili”. Questo significa “se non richiesto dalla legge”, per alcuni criteri, oppure in considerazione della specifica situazione della struttura ricettiva.
I 66 criteri opzionali danno al richiedente una gamma di criteri nella quale scegliere quelli per il raggiungimento del punteggio minimo richiesto per l’ottenimento dell’Ecolabel europeo. Il punteggio minimo richiesto per ricevere l’Ecolabel è di 16,5 punti per i campeggi che non offrono servizi aggiuntivi rispetto alle piazzole e di 20 punti per i campeggi che offrono anche unità adibite al pernottamento (bungalow, appartamenti, noleggio roulotte e camper ecc…). Il punteggio richiesto aumenta di 1 punto per ogni servizio aggiuntivo offerto che sia di proprietà del campeggio o sotto la diretta gestione del campeggio.
I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti.
In particolare, il loro obiettivo è di:
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