Gli Elementi Costitutivi
di EMAS
Chi può aderire
Con il nuovo Regolamento EMAS n. 761 del 19/03/2001 (EMAS II),
che di fatto sostituisce il Regolamento 1863/93 CEE, il Parlamento
Europeo ha esteso il campo di applicazione a tutti i settori, anche
non produttivi, che vogliono migliorare le proprie prestazioni ambientali
complessive, e che sono definiti "organizzazioni". Tra
questi si ritrovano anche le Amministrazioni pubbliche, che possono
utilizzare questo strumento per integrare lo sviluppo e le esigenze
di pianificazione territoriale.
Sette sono le strutture organizzative che possono
accedere ad EMAS II:
- Organizzazioni che operano in un solo sito (come impianti manifatturieri)
- Organizzazioni che operano in più siti (banche, agenzie
di viaggi, catene di supermercati, uffici di consulenza)
- Organizzazioni per i quali non può essere definito un
proprio sito (aziende di telecomunicazione e di trasporti; aziende
di erogazione di servizi pubblici come acqua gas ed energia)
- Organizzazioni che operano in siti temporanei (imprese di costruzione
e di pulizia, società di servizi, circhi equestri)
- Organizzazioni indipendenti che operano in un area limitata
e che chiedono di registrarsi come un’unica comune organizzazione
(Aree industriali)
- Piccole imprese che operano in un vasto territorio e producono
identici o simili prodotti o servizi (distretti dove sono presenti
molte PMI, imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità
o zone residenziali)
- Autorità locali e istituzioni governative (comuni, ministeri,
etc.)
COME SI GIUNGE ALLA
REGISTRAZIONE EMAS
Per ottenere la registrazione, l’organizzazione deve:
1. Adottare una Politica
Ambientale (PA), che includa gli obiettivi generali e i principi
d’azione dell’organizzazione riguardo all’ambiente,
secondo la sequenza logica che lo stesso Regolamento suggerisce.
Nella sua PA, l’organizzazione stabilisce la sua strategia
complessiva nei confronti dell’ambiente, con l’impegno
di di limitare gli effetti ambientali e di adeguarsi a tutte le
norme vigenti. La PA deve essere decisa e condivisa dalla dirigenza,
capace di coinvolgere, rendere partecipi e responsabilizzare tutti
i dipendenti, con la finalità di perseguire un fattibile
miglioramento dell’efficienza ambientale attraverso il ricorso
alle migliori tecnologie disponibili che siano economicamente accessibili.
2. Effettuare un’Analisi
Ambientale Iniziale (AAI) delle sue attività, dei
suoi prodotti e servizi secondo quanto richiesto in All VII del
Regolamento.
L'AAI è uno dei momenti cruciali nell’implementazione
dell’EMAS, perché richiede uno sforzo di autovalutazione
ed analisi critica dei problemi ambientali, degli effetti e della
"performance" ambientale relativi all’attività
svolta nel sito. L’analisi ambientale iniziale è obbligatoria
e da essa dipendono tutte le scelte successive da fare, riguardanti
la struttura e le caratteristiche del sistema di gestione. L’organizzazione
deve partire da una descrizione di tutti gli aspetti ambientali
delle attività svolte nel sito (materie prime, processi,
prodotti) e studiare le relazioni che intercorrono con la realtà
ambientale e territoriale che lo circonda (vedi All. VI del Regolamento).
Da questo studio si potranno individuare gli aspetti ambientali
che hanno un impatto significativo, estrapolare i dati e le informazioni
necessarie per impostare la propria politica ambientale, ed identificare
gli specifici obiettivi di miglioramento ed i target ambientali
richiesti dal Regolamento.
Individuati tutti gli impatti ambientali associati alle proprie
attività e la relativa significatività, si possono
definire gli obiettivi per ogni assetto ambientale significativo
trovato (ad esempio: ridurre i rifiuti e lo spreco delle risorse,
progettare i prodotti per minimizzare l’impatto ambientale
in ogni fase del ciclo produttivo (produzione, utilizzazione e smaltimento),
ridurre o eliminare il rilascio di inquinanti nell’ambiente).
Il Regolamento obbliga a perseguire obiettivi di miglioramento
continuo in relazione al mercato in cui opera l’organizzazione.
E’ dunque quest’ultima che stabilisce sia il numero,
sia l’entità degli obiettivi da raggiungere. Nessuno,
limiti di legge a parte, può dunque imporre ad un’organizzazione
che si vuole certificare, delle prestazioni che essa stessa non
si sia prefissa.
Le Organizzazioni che hanno già un sistema di gestione ambientale
certificato (ai sensi della ISO 14001) possono avvalersi dell’AAI
già svolta seguendo le indicazioni della norma riconosciuta
dalla Commissione Europea. Con il nuovo Regolamento, infatti, il
sistema di gestione ambientale descritto dalla norma tecnica ISO
14001 è integrato in EMAS.
3. Sulla base della propria politica e della significatività
degli impatti ambientali individuati nella fasi di AAI, l’organizzazione
attua il suo Programma Ambientale.
È un documento che traduce gli obiettivi generali in obiettivi
specifici e quantificabili (target ambientale), predisponendo le
risorse e gli strumenti operativi adeguati, definendo i poteri e
le responsabilità e pianificando le scadenze temporali da
rispettare. Il programma descrive come l’organizzazione intende
operare, identificando in ordine di priorità le azioni e
gli investimenti. I programmi ambientali aiutano a migliorare le
performance ambientali e dovrebbero essere dinamici e regolarmente
revisionati, per adeguarsi ai cambiamenti di obiettivi e traguardi.
4. Politica e programmazione ambientale sono rese
effettive con l'istituzione di un Sistema
di Gestione Ambientale (SGA) che come definito nel Regolamento
CE, rappresenta quella parte del sistema di gestione complessivo
che include la struttura organizzativa, le responsabilità,
le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed
attuare la politica ambientale.
5. Scopo dell'Audit
ambientale è verificare che le attività dell'organizzazione
vengano svolte in conformità delle procedure stabilite (programma
e politica ambientale), compresa la corrispondenza ai pertinenti
requisiti regolamentari sull'ambiente. L’audit interno di
un'organizzazione può essere effettuato conformemente ai
requisiti dell'allegato II da dipendenti dell'organizzazione o da
persone ed organismi esterni che operano per conto dell'impresa
(Revisore). Gli Audit ambientali devono, comunque, essere svolti
da operatori (Auditor) con sufficiente conoscenza dei settori e
dei campi sottoposti a verifica, delle relative questioni ambientali,
ed avere una sufficiente formazione e competenza nello specifico
svolgimento dell'audit.
Le attività di verifica comprendono discussioni con il personale,
l'ispezione delle condizioni operative, l' esame dei registri, delle
procedure scritte e di altre documentazioni pertinenti, con l'obiettivo
di valutare l'efficacia ambientale dell'attività oggetto
di audit. Alla fine di ogni audit (o ciclo di audit ) gli auditor
preparano un rapporto scritto completo dei risultati e delle conclusioni
raggiunte da trasmettere in forma ufficiale alla direzione dell'organizzazione,
per fornire all'amministrazione informazioni sullo stato di conformità
alla politica ambientale dell'organizzazione e sui progressi ambientali
dell'organizzazione sull'efficacia e affidabilità delle disposizioni
per sorvegliare gli impatti ambientali dell'organizzazione e dimostrare
la necessità di eventuali azioni correttive.
Il processo di verifica deve essere completato, secondo il caso,
a intervalli non superiori a tre anni, sebbene le attività
più complesse e con un maggiore impatto ambientale debbano
essere sottoposte ad un audit con maggiore frequenza.
6. Conformemente all'allegato III, punto 3.2.
l'organizzazione deve elaborare una dichiarazione
ambientale, come strumento di comunicazione e dialogo con
i soggetti interessati in materia di ambiente.
La dichiarazione ambientale deve descrivere in modo chiaro e privo
di ambiguità l’organizzazione e le sue attività,
la sua politica ambientale, gli aspetti ambientali significativi,
gli obiettivi e i target, i dati ambientali inerenti gli aspetti
significativi e le sue prestazioni ambientali.
L'organizzazione deve aggiornare le informazioni e ogni modifica
deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale.
Dopo la convalida, le modifiche devono essere presentate all'organismo
competente e rese pubbliche. A tal fine le organizzazioni sono incoraggiate
ad usare tutti i mezzi pubblicitari disponibili (pubblicazione elettronica,
biblioteche etc.), questo per dimostrare al verificatore ambientale
che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione
ha liberamente e facilmente accesso alle informazioni esposte in
precedenza. Le informazioni ambientali pubblicate da un'organizzazione
possono recare il Logo EMAS.
7. Richiesta di registrazione:
la dichiarazione ambientale convalidata, unitamente all'apposito
modulo con le informazioni di cui all'allegato VIII e ai diritti
vari di registrazione, viene trasmessa al Comitato Ecolabel-Ecoaudit
(Organismo Competente in Italia) che accerta la conformità
ai requisiti EMAS. In caso di verifica positiva l'organizzazione
viene inserita nel Registro Europeo di certificazione EMAS. Il Comitato
Ecolabel-Ecoaudit elabora e tiene l'elenco delle organizzazioni
nazionali registrate e lo aggiorna mensilmente. Esso comunica ogni
mese alla Commissione Europea le modifiche apportate a questo elenco.
Il registro delle organizzazioni EMAS, così come quello dei
verificatori ambientali, è conservato dalla Commissione che
lo mette a disposizione del pubblico.
8. Ottenuta la registrazione EMAS l’organizzazione
può utilizzare il "Logo
EMAS" nelle informazioni ambientali pubblicate,
nelle dichiarazioni ambientali convalidate, sulle intestazioni di
lettere, sulla pubblicità dei prodotti, attività e
servizi con modalità tali da non poter essere interpretato
come etichetta ecologica di prodotto, nel rispetto di cui all'art
8 del Regolamento. E’ il simbolo evidente, per far conoscere
al pubblico il riconoscimento ottenuto.
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