Gestione rifiuti
PCB
Linee guida discariche

Introduzione
   
Rifiuti e discariche
Siti inquinati

Acqua
Aria
Suolo
Rumore
Autorità Ambientale
C.T.N. - Centri Tematici Nazionali
V.I.A. - V.A.S - IPPC
Rischi di incidenti rilevanti
Educazione ambientale
Emas SGA
a Ecolabel
Elettromagnetismo e radiazioni ionizzanti
icon Amianto
icon Qualità e Sicurezza

PCB

Policlorobifenili

Il DLgs 22 maggio 1999 n. 209 regolamenta lo “smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione”.
Il Decreto stabilisce all’art. 3 che che i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza sono tenuti a comunicare peridicamente alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti una serie di informazioni che vanno a costituire l’inventario dei PCB.
Tale inventario viene utilizzato anche per la redazione dei programmi regionali di decontaminazione e smaltimento.

Il DLgs 209/99 regolamenta anche i tempi massimi per la decontaminazione e lo smaltimento dei fluidi e degli apparecchi contenenti PCB. Inoltre pone divieti, definisce l'etichettatura da apporre sugli apparecchi contenenti PCB, stabilisce le sanzioni, pone l'obbligo alle Regioni di redigere i programmi di decontaminazione e smaltimento; il DM 11/10/2001 indica anche le modalità di verifica dell'efficacia del trattamento di decontaminazione dei trasformatori.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2001 in attuazione del DLgs 22 maggio 1999 n. 209, stabilisce:

  • le condizioni per l'utilizzo dei trasformatori prima dello smaltimento/decontaminazione;
  • le metodiche analitiche per la determinazione del contenuto di PCB;
  • i modelli per la comunicazione alla Sezione regionale del Catasto rifiuti.


Soggetti obbligati

Sono tenuti all’obbligo di presentazione della comunicazione biennale di cui all’ art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 209, i detentori di:

  • apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 dm3 (5 litri) - inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito - la cui concentrazione di PCB risulta superiore a 50 ppm (o 50 mg/Kg o 0,005% in peso)
  • oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e con una concentrazione superiore a 25 ppm (o 25 mg/Kg o 0,0025 % in peso).


Termini per la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata ogni 2 anni. Deve essere aggiornata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento riguardante il numero di apparecchi contenenti PCB o le quantità di PCB detenute (art. 3, comma 3 del D.Lgs. 209/99).
Il termine per la presentazione della comunicazione è scaduto in data 31/12/2002.

Modulistica

La modulistica da utilizzare per la comunicazione è quella riportata nel DM del11 ottobre 2001
Istruzioni per la compilazione delle schede
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3


A chi presentare le comunicazioni

Le comunicazioni di detenzione dei fluidi e delle apparecchiature contenenti PCB previste dall’art. 3 del D.Lgs 22 maggio 1999, n. 209 devono essere presentate, tramite raccomandata A/R, alla "Sezione regionale del Catasto rifiuti" presso ARTA ABRUZZO Direzione Centrale – Viale Marconi, 178 – 65100 Pescara

Home | Agenzia | News | Comunicati | Pubblicazioni | Contatti | Link
A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
CopyRight © 2010 ARTA Abruzzo
---
Web Developer Stefano Perinetti