PCB
Policlorobifenili
Il DLgs 22 maggio 1999 n. 209 regolamenta lo “smaltimento
di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi
contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione”.
Il Decreto stabilisce all’art. 3 che che i detentori di apparecchi contenenti
PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza sono
tenuti a comunicare peridicamente alle sezioni regionali e delle province autonome
del catasto dei rifiuti una serie di informazioni che vanno a costituire l’inventario
dei PCB.
Tale inventario viene utilizzato anche per la redazione dei programmi regionali
di decontaminazione e smaltimento.
Il DLgs 209/99 regolamenta anche i tempi massimi per la decontaminazione
e lo smaltimento dei fluidi e degli apparecchi contenenti PCB. Inoltre
pone divieti, definisce l'etichettatura da apporre sugli apparecchi contenenti
PCB, stabilisce le sanzioni, pone l'obbligo alle Regioni di redigere i programmi
di decontaminazione e smaltimento; il DM 11/10/2001 indica anche le modalità
di verifica dell'efficacia del trattamento di decontaminazione dei trasformatori.
Il Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2001
in attuazione del DLgs 22 maggio 1999 n. 209, stabilisce:
- le condizioni per l'utilizzo dei trasformatori prima dello smaltimento/decontaminazione;
- le metodiche analitiche per la determinazione del contenuto di PCB;
- i modelli per la comunicazione alla Sezione regionale del Catasto rifiuti.
Soggetti obbligati
Sono tenuti all’obbligo di presentazione della comunicazione biennale
di cui all’ art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 209, i detentori di:
- apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5
dm3 (5 litri) - inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di
5 dm3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito
- la cui concentrazione di PCB risulta superiore a 50 ppm (o 50 mg/Kg o 0,005%
in peso)
- oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e con una concentrazione
superiore a 25 ppm (o 25 mg/Kg o 0,0025 % in peso).
Termini per la comunicazione
La comunicazione deve essere presentata ogni 2 anni. Deve essere aggiornata
entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento riguardante il numero
di apparecchi contenenti PCB o le quantità di PCB detenute (art. 3, comma
3 del D.Lgs. 209/99).
Il termine per la presentazione della comunicazione è scaduto in data
31/12/2002.
Modulistica
La modulistica da utilizzare per la comunicazione è quella riportata
nel DM del11 ottobre 2001
Istruzioni per la compilazione delle
schede
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
A chi presentare le comunicazioni
Le comunicazioni di detenzione dei fluidi e delle apparecchiature contenenti
PCB previste dall’art. 3 del D.Lgs 22 maggio 1999, n. 209 devono essere
presentate, tramite raccomandata A/R, alla "Sezione regionale del Catasto
rifiuti" presso ARTA ABRUZZO Direzione Centrale – Viale Marconi,
178 – 65100 Pescara
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