IPPC

Le Direttive sulla prevenzione e il controllo integrati dell’inquinamento, in inglese “Integrated pollution prevention and control”, hanno introdotto da circa vent’anni (la prima Direttiva IPPC infatti è la 96/61/CE) una strategia di tipo integrato per il controllo e la riduzione dell’inquinamento generato da attività industriali. L’obiettivo della norma, che oggi a livello europeo è rappresentato dalla Direttiva 2008/1/CE mentre le disposizioni nazionali sono contenute D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis, è quello di razionalizzare le diverse autorizzazioni ambientali relative ad aria, suolo, acqua, rifiuti, in modo da garantire un approccio integrato, mediante un unico atto autorizzativo, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’AIA, inoltre, contiene le misure che ogni impianto deve adottare per:

  • evitare, o almeno ridurre, le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno;
  • diminuire la produzione di rifiuti ed utilizzare in modo efficiente l’energia;
  • prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  • evitare qualsiasi rischio di inquinamento con la cessazione definitiva dell'attività e ripristinare il sito in modo soddisfacente.

L'elenco dei codici e le categorie degli impianti sono sintetizzati nella tabella allegata.

Le migliori tecniche disponibili

Gli obiettivi di prevenzione dell’inquinamento e di protezione dell’ambiente sono raggiungibili attraverso l’applicazione delle cosiddette “migliori tecniche disponibili” (MTD, in inglese “best available techniques”, BAT). Le MTD sono le tecniche più efficaci, sviluppate su scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale.

La definizione delle migliori tecniche disponibili è curata dallo European IPPC Bureau, articolato in 30 settori, che coordina anche lo scambio di informazioni tecniche tra gli stati membri. I lavori dell’IPPC Bureau si concretizzano nella emanazione di documenti di riferimento, denominati BREF, di cui le autorità competenti devono tenere conto per la definizione delle migliori tecniche disponibili. In Italia lo scambio di informazioni tecniche è coordinato da una Commissione Linee Guida IPPC.

Attuazione dell’IPPC in Abruzzo

La prima attuazione in Abruzzo dell’IPPC si è avuta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 13/2/2004 che individuava nella Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione l’Autorità Competente al rilascio dell’AIA. La DGR 310/09 ha successivamente modificato tale definizione, individuando due Autorità competenti al rilascio delle AIA:

  • la Direzione “Affari della presidenza”, per le autorizzazioni relative agli impianti rientranti nelle categorie 1 – 2 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4.b – 6.4.c – 6.6 – 6.7 – 6.8 dell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06;
  • la “Direzione Protezione Civile e Ambiente” per le autorizzazioni relative agli impianti rientranti nelle categorie 3.1 – 5 – 6.4.a – 6.5 dell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06.

Infine, con l’emanazione della DGR 917/11 la Regione Abruzzo ha approvato le “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5 comma 1, lettera l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”

Norme, documenti tecnici, atti, provvedimenti e ogni altra informazione possono essere consultati sulla pagina IPPC della Regione Abruzzo.

 

Cosa fa l’Arta

L’Arta fornisce il supporto tecnico alla Regione nei procedimenti amministrativi di rilascio e modifica dell’AIA e svolge le attività di controllo sul territorio.

I controlli, secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06 (art. 29-decies, c. 3) sono affidati all’Arta mentre i relativi oneri sono posti a carico del gestore. La finalità dei controlli è quella di accertare:

  • il rispetto delle condizioni dell’AIA;
  • la regolarità dei controlli che l’AIA pone a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

che il gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che questi abbia informato l’autorità competente con regolarità e – nel caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente – con tempestività dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.