COV

Nell’insieme dei “composti organici volatili”, COV, sono inclusi molti composti organici, sia contenenti solo carbonio e idrogeno, suddivisi in alifatici e aromatici, sia contenenti altri gruppi funzionali: eteri, alcoli, cloruri, fluoruri, clorofluorocarburi, ecc.; i COV, pur caratterizzati da differenti strutture e quindi da differenti comportamenti chimici e fisici, sono tuttavia accomunati dalla caratteristica di compiere il passaggio di stato tra liquido e vapore con una certa facilità. La tendenza di un composto a compiere questo passaggio di stato si chiama “volatilità” e una sua misura è data dalla tensione (o pressione) di vapore.

Le norme definiscono come composto organico volatile “qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso...” (art. 268, c. 1, lettera ll).

Le attività indicate nella parte II dell’all. III alla parte V del D.Lgs. 152/06 sono soggette alle disposizioni dell’art 275. Sono attività nelle quali il consumo di COV è superiore a soglie definite e per le quali sono previsti adempimenti specifici: il gestore è obbligato a rispettare un valore limite di emissione al camino e un valore limite di emissione diffusa; alternativamente taluni gestori possono conformarsi al rispetto di un valore limite espresso come emissione totale annua.

Più che all’imposizione di valori limite, l’apparato normativo è però improntato ad una corretta gestione dei solventi: il contenimento delle emissioni di composti organici volatili deve essere ottenuto prioritariamente massimizzando il recupero, riducendo gli sprechi, gestendo correttamente i dispositivi di abbattimento, impiegando composti e preparati a basso tenore di COV. Per questo deve essere redatto un bilancio di massa dei solventi su scala annuale o deve essere adottato un “Piano di gestione dei solventi” i cui contenuti salienti sono riportati in allegato III alla parte V, del D.Lgs. 152/06.

L’Arta ha predisposto la modulistica da redigere unitamente all’istanza di autorizzazione, come disposto dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 517/2007. Dai link seguenti è possibile visionare e scaricare la modulistica predisposta da ARTA, una guida alla compilazione corredata di esempi numerici e alcuni chiarimenti interpretativi anch’essi contenuti nella D.G.R. 517/2007.

Emissioni COV – modulistica per aziende (art. 275 D.Lgs. 152/06)
Emissioni COV – modulistica per aziende (guida alla compilazione)
Emissioni COV – chiarimenti interpretativi

La modulistica è in corso di revisione: nei prossimi mesi è prevista l’adozione da parte della Regione Abruzzo dei nuovi documenti tecnici.