Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

In seguito al noto incidente che avvenne a Seveso nel 1976, la Comunità Europea ha emanato due specifiche Direttive, la 82/501/CEE (denominata appunto Direttiva Seveso) e la sua revisione, la 96/82/CE (denominata Severo II), che si applicano ai cosiddetti "Stabilimenti soggetti a Rischio di Incidente Rilevante"; tali Direttive sono state recepite in Italia rispettivamente con il DPR 175/88 (abrogato) e con il D. Lgs. 334/99 , che sostituisce il precedente.

Sono definiti a Rischio di Incidente Rilevante gli Stabilimenti che detengono talune sostanze pericolose , riportate nell'all. I al D. Lgs. 334/99 , ovvero in cui tali sostanze potrebbero ingenerarsi per incidente.

La Normativa obbliga il Gestore di tali impianti a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

A tale scopo, i Gestori di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante devono integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (di cui al D. Lgs. 626/94) considerando anche i Rischi di Incidenti Rilevanti (coinvolgenti, cioè, le sostanze pericolose di cui all'All. I al D. Lgs. 334/99) e predisporre un Piano di Emergenza Interno.

Se la quantità di sostanze pericolose di cui all'All. I al D. Lgs. 334/99 supera determinati valori di soglia (All. I, colonna 1), il Gestore deve anche definire la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e perseguirla mediante un idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza . Quest'ultimo aspetto rappresenta la principale e più sostanziale innovazione introdotta dal D. Lgs. 334/99 , in quanto per la prima volta vengono considerati fondamentali gli aspetti gestionali ed organizzativi per garantire la sicurezza, con importanza almeno pari agli aspetti tecnici ed impiantistici.

In funzione poi delle quantità di sostanze pericolose detenute, il Gestore è tenuto a presentare all' Autorità Competente ed, a seconda dei casi, a diversi altri Enti (Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Prefetto, Comune, ecc.), la Relazione (art. 5 c.2), la sola Notifica (art. 6) ovvero la Notifica ed il Rapporto di Sicurezza (art. 8), così come si evince anche dallo schema degli adempimenti a carico del Gestore, previsti dal D. Lgs. 334/99.

La normativa in oggetto prevede inoltre:

•  il controllo dell'urbanizzazione da parte degli Enti locali nelle aree interessate da Stabilimenti soggetti al D. Lgs. 334/99 ;

•  la predisposizione, da parte dell' Autorità Competente , di un Piano di Emergenza Esterno , finalizzato a proteggere l'uomo e l'ambiente in caso di incidente, a limitarne le conseguenze ed a prevedere il successivo disinquinamento dell'area interessata;

•  l'informazione e la consultazione della popolazione.