Controllo dell'urbanizzazione

Il DM 9/05/01 " Requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante " si applica alle zone interessate da stabilimenti a "medio" ed "elevato" livello di rischio (rispettivamente art. 6 ed art. 8 del D. Lgs. 334/99 ), in caso di:

•  nuovi stabilimenti,

•  modifiche di stabilimenti esistenti con aggravio del preesistente livello di rischio (art. 10 c. 1),

•  nuovi insediamenti o infrastrutture che potrebbero aggravare il preesistente livello di rischio o le conseguenze di un incidente.

Il Decreto stabilisce che gli Enti Locali debbano modificare i propri strumenti di pianificazione territoriale in modo da tenere conto della presenza dello Stabilimento soggetto al D. Lgs. 334/99 , valutando, secondo le modalità contenute nel DM 9/5/01 , le destinazioni d'uso del territorio circostante compatibili con lo Stabilimento stesso.

In particolare, occorre integrare gli strumenti urbanistici con un Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" , predisposto dal Comune sulla base delle informazioni fornite dal Gestore e dall' Autorità Competente .

Nelle aree interessate da stabilimenti soggetti al D. Lgs. 334/99 , le concessioni edilizie, fino all'adozione della variante urbanistica, devono essere rilasciate previo parere obbligatorio da parte dell' Autorità Competente .

Gli Enti Locali possono anche promuovere un Programma Integrato di Intervento per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il Gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

Tranne che in Lombardia, dove le competenze in materia di rischi di incidente rilevante sono già state delegate alla Regione dalla stipula dell'accordo di programma, attualmente l'Autorità Competente per il rilascio del parere tecnico obbligatorio è il CTR , fino all'adozione da parte dei Comuni della variante urbanistica.