I COMPITI DELLA RETE(www.reteambientale.it)
La definizione dei compiti della Rete nazionale è presente sia nel "Quadro
comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 2000-2006",
sia nella Delibera Cipe del 4 agosto 2000 (67 KB). Quest’ultima illustra
dettagliatamente le attività e i campi di responsabilità dei vari
attori coinvolti:
"Le Autorità ambientali nazionale e regionali, ognuno nei propri
ambiti di competenza (rispettivamente interventi a titolarità delle Amministrazioni
centrali e delle Amministrazioni regionali), hanno il compito di:
- cooperare sistematicamente con le Autorità di gestione degli interventi e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi del processo di programmazione degli interventi (definizione, selezione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni), ai fini dell’implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di ambiente;
- assicurare la valutazione ex ante degli aspetti di tutela ambientale e d’intesa con il Ministero per i Beni e le attività culturali, la valutazione ex ante degli aspetti del patrimonio storico- architettonico, archeologico e paesaggistico;
- predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell’ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai fondi;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione dei Programmi Operativi, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un’analisi del ruolo svolto dalle Autorità ambientali e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.
Le autorità ambientali nazionale e regionali elaborano, entro tre mesi dalla loro attivazione e specificamente per ognuno dei programmi operativi di competenza, un piano operativo per lo svolgimento dei compiti delineati. Il piano operativo indica le modalità, i tempi e i soggetti coinvolti nelle attività delle autorità ambientali, nonché la descrizione delle misure atte a rendere più efficiente e tempestiva l’attuazione dei programmi operativi attraverso la valutazione preventiva, da parte delle autorità competenti, degli aspetti di sostenibilità ambientale. Il piano operativo è sottoposto all’approvazione del comitato di sorveglianza del programma operativo di competenza.
Indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione degli aspetti ambientali.
Nell’ambito del piano di attività le autorità ambientali, nazionale e regionali, definiscono, entro sei mesi dalla loro attivazione, gli indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione degli aspetti ambientali dei programmi operativi.
A tal fine si coordinano con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, e con la Rete dei Nuclei regionali di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali, previsti dall’art.1 della legge n.144/1999.
Le amministrazioni centrali e regionali titolari di PO assicurano, nel quadro
della loro attività volta alla costituzione e attivazione dei nuclei
di valutazione e verifica, con il supporto del Ministero dell’ambiente,
e per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, architettonica e paesaggistica,
del Ministero per i beni e le attività culturali, che in ognuno dei nuclei
siano adeguatamente rappresentate le competenze necessarie per compiere valutazioni
di progetti e interventi tenendo conto di criteri di qualità ambientale,
di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica degli
investimenti pubblici, così da agevolare il raccordo tecnico fra autorità
di gestione e autorità ambientale di ogni programma operativo".